Con il gratuito patrocinio la giustizia è per tutti

Cos’è il gratuito patrocinio.

Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come “gratuito patrocinio”, è un istituto che consente ai soggetti meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria. In particolare, è assicurato il patrocinio (art. 74 DPR 115/2002):

  1. nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate;
  2. nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

In buona sostanza, le spese relative all’avvocato sono a carico dello Stato; pertanto, il difensore non riceve il compenso dal cliente – che non avrebbe le possibilità economiche per remunerarlo – ma dallo Stato. Il legale non può chiedere compensi o rimborsi da parte del cliente ammesso al gratuito patrocinio; infatti, ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale (art. 85 c. 3 DPR 115/2002 e art. 29 c. 8 Codice deontologico forense).

Quando è possibile richiedere il gratuito patrocinio.

Il cittadino in difficoltà può chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio:

  1. per difendersi (ad esempio, nel caso in cui sia convenuto in giudizio da altri),

  2. per agire (ad esempio, per tutelare un suo diritto),

  3. in ogni stato e grado del processo.

Invece, se il beneficiario è soccombente (ossia perde la causa), non può utilizzare il beneficio per proporre l’impugnazione.

Quali i requisiti di ammissione al gratuito patrocinio

Quindi, per godere del gratuito patrocinio, occorre esservi ammessi.
La legge prescrive i requisiti necessari tra i quali spicca la necessità che le ragioni fatte valere dalla parte richiedente non siano manifestamente infondate. In altre parole, è negato il diritto di ottenere il patrocinio gratuito allorché le ragioni avanzate dal richiedente siano pretestuose.
Il motivo è ovvio: le spese del gratuito patrocinio sono a carico della collettività, quindi, è possibile accedervi solo ove vi sia davvero necessità.

Chi può usufruire del gratuito patrocinio.

Il gratuito patrocinio è un beneficio di cui possono giovarsi a determinate condizioni:

  1. i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA),

  2. i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale,
3) gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (D.M. 16 gennaio 2018). Tale importo viene aggiornato ogni due anni.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi:

  1. che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d’invalidità, l’indennità accompagnamento et cetera;
  2. che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ad esempio, interessi sui conti correnti;

  3. che sono soggetti ad imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002).


Per il computo del reddito, si sommano al reddito del richiedente anche quelli dei membri costituenti la famiglia anagraficamente convivente, ossia i soggetti risultanti dai registri dell’ufficio anagrafe presso il Comune di residenza. Tra i familiari sono compresi il convivente more uxorio, nonché tutte le persone che coabitano con l’istante in maniera stabile e continuativa.

Riassumendo, se l’interessato convive con:
1) il coniuge,
2) l’unito civilmente,
3) altri familiari,
il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

Invece, si tiene conto del solo reddito personale del soggetto:
1) quando sono oggetto della causa diritti della personalità (ad esempio, il diritto al nome, all’immagine, all’identità personale, alla riservatezza et cetera),
2) nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (si pensi ad una causa di separazione tra coniugi).

Il richiedente deve allegare un’autocertificazione sull’entità del proprio reddito.
Puoi rivolgerti a noi.
Lo Studio Legale ACM di Cittadella offre servizio di gratuito patrocinio in materia civile, grazie alla professionalità messa in campo dagli avvocati Laura Manfron e Francesca Boschetto.

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