Cancellare i protesti: si può e conviene farlo.

Ecco la guida che ti spiega come aver subìto un protesto, su assegno, cambiali o tratte accettate, comporta gravi conseguenze in ordine alla possibilità del segnalato di poter chiedere un finanziamento (alla banca od anche ad una finanziaria), limitando, di fatto ed in diritto, la sua partecipazione nel mercato finanziario e, conseguentemente, la sua propria capacità di investire per sé o per la propria attività.


L’impossibilità per il protestato di poter ricorrere al credito appare una sanzione fin troppo rigida in un sistema economico come il nostro che si poggia inevitabilmente sul consumo. Per questo motivo non si condivide neppure lo spirito della nuova regolamentazione EBA entrata a pieno regime in vigore da ieri, primo gennaio 2021. Per un approfondimento, si consiglia la lettura di questo articolo. Ci si riserva, ad ogni modo, una più precisa analisi tra le future pagine di questo blog anche di questo ulteriore aspetto non secondario e che afferisce al tema del presente post.


Tanto premesso, va detto che se da un lato è molto facile finire nella lista dei cattivi pagatori, dall’altro occorre precisare che è altrettanto difficile uscirne. Occorre affidarsi alla professionalità di chi, attraverso i gangli di procedure spesso molto articolate, è in grado di ripulire la “fedina bancaria” del protestato.
E’ cresciuto negli ultimi tempi il numero di persone che si rivolgono ai professionisti per poter sanare situazioni patrimoniali (e quindi personali) complesse, perché compromesse da stati di sovraindebitamento eccezionali e spesso connotati da protesti. Protesto ed indebitamento sono però, tuttavia, concetti tra di loro assai diversi, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista sostanziale. L’indebitamento denota una situazione soggettiva di tensione finanziaria della persona, mentre il protesto è la sua evidenza e manifestazione pubblica, sanzionata quale illecito amministrativo. Infatti il soggetto nei confronti del quale è levato un protesto è iscritto in appositi registri pubblici (il registro informatico dei protesti) detenuto presso la Camera di Commercio e consultabile da chiunque, istituti di credito compresi.


Il Registro Informatico dei Protesti (REPR) (istituito con L. 15.11.1995, n. 480, secondo le norme contenute nel Regolamento di cui al Decreto MAP 9.8.2000, n. 316) è un Registro pubblico nel quale vengono pubblicati gli Elenchi dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali abilitati.
I Notai inviano gli elenchi per via telematica il 1° giorno di ogni mese, e, entro 10 giorni dal ricevimento, vengono pubblicati nel Registro Informatico.


La procedura

Fatta l’anamnesi del paziente, distinta la problematica (sovraindebitamento o protesto), per l’avvocato è agevole l’applicazione della più corretta terapia. Eseguita una preliminare verifica camerale (la c.d. “visura protesti”) e verificata la tipologia di titolo di credito contro cui è stato levato il protesto (assegno bancario, assegno postale, cambiale), potrà essere introdotta la più opportuna procedura che inizia pur sempre con una domanda di riabilitazione al Tribunale nella cui circoscrizione d’operatività risulta residente il richiedente protestato. Per aver diritto alla riabilitazione deve essere trascorso almeno un anno dall’ultimo protesto. A corredo della domanda di riabilitazione deve essere allegato i/il titoli/o di credito in originale. In mancanza del titolo originale occorre produrre:
fotocopia del titolo con attestazione dell’avvenuto pagamento da parte del creditore con firma autenticata, (dal Notaio o dal Segretario Comunale ove disponibile);
documentazione da cui risulti l’identità del creditore. Qualora non sia possibile provare l’identità del creditore occorre procedere all’ammortamento del titolo, prima di chiedere la riabilitazione.
Ottenuta la riabilitazione dal Tribunale è necessario però rivolgersi alla Camera di Commercio territorialmente competente, con riferimento al luogo di levata del protesto, (per gli assegni postali è sempre competente la Camera di Commercio di Milano).
La riabilitazione ottenuta con decreto del Tribunale è quindi un atto fondamentale (di natura giurisdizionale) indispensabile per poter dar seguito alla cancellazione amministrativa dell’illecito. E’ il presupposto indefettibile per potersi in seguito rivolgere alla Camera di Commercio e chiedere la cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali. La domanda da depositare alla Camera di Commercio competente deve essere corredata oltre che dalla istanza di cancellazione anche da una serie di adempimenti tributari (del tutto sostenibili) per diritti di segreteria. Le tempistiche, dalla presentazione della domanda in Tribunale fino alla effettiva comunicazione del provvedimento di cancellazione amministrativa del protesto (o dei protesti) sono di circa 30-40 giorni.

E se si risulta ancora segnalati?


Infine, laddove, a seguito dell’avvenuta cancellazione del protesto, il soggetto conservi ancora delle difficoltà ad aprire un conto in banca, a chiedere un prestito al consumo o a stipulare un contratto di mutuo, occorre verificare, ulteriormente, se le banche dati pubbliche (come la CAI) o private (come la CRIF od il CTC) abbiano preso definitivo atto dell’intervenuta sanatoria. In caso, occorre rivolgersi al Responsabile del Trattamento dell’Ente interessato ex art. 7 T.U privacy e chiedere la revisione delle proprie iscrizioni.


In definitiva, occorre precisare che il procedimento su descritto, volto a consentire il ritorno all’accesso al credito per il soggetto protestato conviene sempre, a maggior ragione in un’epoca storica in cui, a cavallo tra le due gravi crisi economiche succedutesi nel corso degli ultimi 15 anni, è necessario ricostruire, ristrutturare ed includere nel mercato tutte le persone che, per i più disparati motivi, fino ad ora ne sono rimaste escluse

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